Disposizioni Antisismiche

Ultima modifica 14 febbraio 2020

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015.

La nuova zonazione sismica e la l.r. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.

In particolare, la l.r. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia).

Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

Le novità immediate introdotte dalla l.r.n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:

  • trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
  • per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
  • per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
  • attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
  • attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

Nei comuni in cui è cambiata la zona sismica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di attenersi a quanto prescritto dall’art. 12 della l.r. 33/2015, in attuazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/2001, in base al quale, tutti coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione, sono tenuti a farne denuncia entro il 26 aprile 2016 allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune.

Per ulteriori chiarimenti: vigilanzasismica@regione.lombardia.it 

 

Le istanze di deposito sismico dovranno essere presentate compilando la modulistica on-line, attraverso l'utilizzo del portale IMPRESAINUNGIORNO all'indirizzo http://www.impresainungiorno.gov.it/


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